Art. 4.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione per le parti di propria competenza.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi comprese le spese necessarie per la sistemazione della linea doganale, per l'impianto e il funzionamento degli uffici doganali e per la vigilanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

 

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2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.